
La procura regionale della Corte dei
conti della Valle d’Aosta contestava loro un danno erariale
complessivo di un milione e 112.005,75 euro. La sezione
giurisdizionale ha accolto la richiesta dalla procura di
condanna al risarcimento, ma scrive il collegio nella sentenza: ”non potendo procedersi a una valutazione analitica e precisa,
occorre inevitabilmente procedere secondo il criterio
equitativo”. Il collegio ha così condannato a un risarcimento
di 50 mila euro ciascuno Patrizia Mauro, all’epoca dei fatti
dirigente dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Combin e
Luigi Cortese, come professionista incaricato di ausilio nella
progettazione e gestione di progetti di finanziamento,
nell’ambito del programma operativo transfrontaliero
Italia-Svizzera.
La procura chiedeva al consulente e alla dirigente dell’Unité
Grand-Combin di risarcire i finanziamenti che erano stati
revocati all’ente nell’ambito di alcuni programmi Fesr, Feasr e
Fse. I fatti risalgono al periodo tra il 2015 e il 2021, quando
a seguito di alcuni controlli da parte dell’Unione Europea,
erano emerse delle irregolarità delle spese dichiarate per i
progetti ed erano così state avviate le procedure per il
recupero dei contributi già ottenuti.
L’Unité aveva affidato a Cortese l’appalto di servizi per la
realizzazione del Piano integrato territoriale (contratto di
appalto del 24 luglio 2008) oltre a numerosi progetti attuativi.
I giudici sottolineano come: ”A parere del collegio deve
ritenersi certa l’esistenza delle irregolarità e criticità che
hanno reso illegittime alcune spese rendicontate, determinando
la parziale revoca dei finanziamenti comunitari a danno
dell’Unitè dei comuni Valdostani Gran Combin”. E sulla figura
della dirigente Mauro scrivono: ”È inammissibile, infatti, da
parte di un funzionario di ordinaria preparazione giuridica, la
predisposizione di un bando di gara e la sua successiva gestione
in modo tale da attribuire al medesimo soggetto importi di così
rilevante significatività al di fuori di una procedura
trasparente e concorrenziale, e ciò attraverso la
predisposizione di clausole, e oggetto del bando, del tutto
generiche ed indeterminate”.
E ancora: ”Non può revocarsi in dubbio l’inescusabile
negligenza del convenuto Cortese il quale, da esperto del
settore dei finanziamenti pubblici, non poteva non essere a
conoscenza della doverosità di una procedura aperta per il
conferimento di tutti i successivi contratti”.
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Fonte Ansa.it