
“La Sezione terminal operators di
Confindustria Genova esprime la più viva preoccupazione per la
situazione che si sta generando nelle imprese portuali genovesi,
riferita alla possibile apertura di un contenzioso da parte dei
dipendenti per rivendicare integrazioni retributive nel
trattamento delle ferie con decorrenza dal 2007”.
E’ allarme fra i terminalisti portuali genovesi, guidati dal
presidente Luca Becce, dopo che il tribunale di Venezia ha
accolto il ricorso dei dipendenti del Terminal Intermodale
Venezia riconoscendo loro il versamento della differenza fra la
retribuzione ricevuta nei periodi feriali (inferiore) e quella
ordinaria per 18 anni. Un precedente che potrebbe avere
conseguenze pesanti anche sugli altri terminal italiani,
compresi quelli genovesi. Da qui l’appello ai sindacati.
“Occorre che tutte le parti abbiano piena coscienza delle
conseguenze che, al di là delle intenzioni, potranno avere
vertenze che rivendichino improvvisamente integrazioni ritardate
di molti anni – scrive la sezione Terminal Operators di
Confindustria Genova -. Conseguenze sia sulle imprese,
improvvisamente messe di fronte a debiti mai computati a
bilancio – peraltro del tutto imprevisti e imprevedibili, che
mettono a repentaglio la tenuta economica dei loro conti -, sia
sul sistema di regolazione sancito dal Ccnl che,
inevitabilmente, ne sarebbe oggettivamente compromesso”. Il
contratto collettivo nazionale lavoratori dei porti, insomma,
potrebbe addirittura saltare e molte imprese si troverebbero in
difficoltà a pagare 18 anni di arretrati. I terminalisti
sottolineano che il trattamento retributivo delle ferie “è
disciplinato in modo chiaro dall’art. 11 del contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti” e che le imprese
si sono sempre attenute a questa norma, integrata dai contratti
integrativi aziendali, per definire le competenze retributive
del personale durante le ferie. I principi, sottolineano i
terminalisti genovesi, differenziano la “retribuzione
indifferibile da erogare in ogni momento del rapporto di lavoro”
da situazioni in cui sia necessario “riconoscere un disagio al
lavoratore” collegando la retribuzione “all’effettiva presenza
al lavoro”.
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Fonte Ansa.it