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Le pensioni di invalidità restano fuori dall’Isee

L’ennesimo “pericolo” può dirsi scampato: l’Inps ha ammesso che vi siano stati degli errori di calcolo e ha già provveduto a rettificare il valore delle dichiarazioni Isee delle persone con invalidità al 100% che hanno da poco ricevuto l‘adeguamento della pensione stabilito nel giugno scorso dalla Corte costituzionale e recepito poi in legge.

Cos’è successo negli ultimi tempi ci sono state moltissime segnalazioni di cui riguardavano i fogli di ISEE che i disabili presentavano all’interno erano anche state conteggiate come reddito disponibile le pensioni l’invalidità civile al 100%

 fortunatamente l’INPS si è accorta di questo ed è giunta alla conclusione di rimediare non facendo contare l’ISEE La misura che riguarda sia gli invalidi civili ai ciechi quindi numero 152/2 2020 infatti la pensione che ammontava a €291 al mese era stata incrementata di ulteriori €368 senza avere altri introiti dispone di altri introiti fine ad azzerarsi oltre gli  € 8.583

Cos’era accaduto? Molte  associazioni avevano ricevuto segnalazione dai propri iscritti che, presentando le nuove dichiarazioni per ottenere la certificazione Isee, queste risultavano aumentate in valore perché erano stati conteggiati come reddito disponibile, appunto, gli aumenti di pensione ricevuti a partire dal luglio 2020. In seguito alla sentenza 152/2020 (poi recepita con la legge 126), infatti, la pensione che ammontava a 291 euro al mese era stata incrementata di ulteriori 368 euro per chi non può ha altri introiti (la cifra invece cala se s per chi non può averei dispone di altri redditi, fino ad azzerarsi oltre gli 8.583 euro).

La misura, che riguarda ciechi totali, sordi e invalidi al 100%, però, non può essere conteggiata come reddito disponibile nell’Isee, giacché, precisa la legge 89/2016 recependo varie sentenze in merito, “sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF”.

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