
La Corte dei conti
dell’Emilia-Romagna, sezione giurisdizionale ha respinto un
ricorso di un magistrato, Francesco Salzano, già avvocato
generale in Cassazione, contro il provvedimento dell’Inps di
liquidazione della pensione di vecchiaia. All’istituto
contestava di non aver tenuto conto della sua richiesta di
rinunciare al riscatto del quadriennio degli studi universitari
al momento della collocazione in quiescenza, al compimento dei
70 anni, applicando il sistema retributivo invece che quello
misto chiesto dal magistrato. Risultato, l’importo era inferiore
a quello riconosciuto ai suoi colleghi che, a parità di
condizioni, non avevano riscattato gli anni di laurea.
Il giudice Riccardo Patumi ha ritenuto infondata una
questione di legittimità costituzionale posta nel ricorso,
sottolineando che non esiste una disparità di trattamento tra
chi ha riscattato gli anni di laurea e chi no, anche se ai primi
dovesse spettare un trattamento pensionistico meno favorevole,
in quanto il riscatto è scelta volontaria del lavoratore che
serve ad aumentare l’anzianità contributiva e potenzialmente
anticipare l’uscita dal lavoro, ma non garantisce un trattamento
pensionistico più vantaggioso.
Inoltre, nel merito, la sentenza recepisce l’orientamento
della Corte Costituzionale che ha escluso la possibilità del
pensionato di neutralizzare il periodo oggetto di riscatto degli
studi universitari perché il riscatto è ritenuto soltanto un
incremento dell’anzianità contributiva e non un accrescimento
del “montante”.
Al limite, può costituire soltanto un effetto “indiretto ed
eventuale”, che, però, nel caso specifico ha avuto l’effetto
opposto: non si può scegliere il sistema di computo del
trattamento pensionistico in base ad una valutazione ex post,
ossia effettuata nel momento del pensionamento.
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Fonte Ansa.it