
“Il divieto del terzo mandato
consecutivo deve essere considerato non solo un principio
fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un
principio generale dell’ordinamento che vincola quelle autonomie
speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle
prime, per l’elezione a suffragio universale e diretto del
presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri”. Lo afferma la
Corte costituzionale nelle motivazioni alla sentenza, depositata
oggi, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia
di Trento che aveva innalzato da due a tre i mandati consecutivi
che possono essere svolti dal presidente della Provincia eletto
a suffragio universale.
“Il legislatore provinciale – spiega la Consulta – si è così
posto in contrasto con il principio del divieto del terzo
mandato consecutivo che, pur non essendo costituzionalmente
imposto, è stato considerato dal legislatore statale, da un
lato, un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta
del vertice monocratico, cui fa da “‘ponderato contraltare'”; e,
dall’altro, ‘un bilanciamento tra contrapposti principi’, ossia
un ‘delicato punto di equilibrio’ tra il diritto di elettorato
passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi
riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e
alla generale democraticità delle istituzioni”.
La Corte ha, infine, poi precisato che il divieto del terzo
mandato “si impone alle autonomie speciali anche a tutela del
principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle
cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro
competenza legislativa primaria in materia elettorale”.
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Fonte Ansa.it