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Deposito rifiuti all’ombra dei templi di Selinunte, polemiche

E’ polemica a Selinunte borgo
turistico marinaro ai piedi dei templi dorici per la decisione
del sindaco di Castelvetrano (Trapani) Giovanni Lentini di
adibire un immobile inagibile a deposito dei contenitori dei
rifiuti dei commercianti del centro. La struttura incompleta era
stata confiscata a Giuseppe Grigoli, prestanome e cassiere del
boss mafioso trapanese Matteo Mesisna Denaro. Una residente
nella via Marco Polo, il corso di Selinunte che la sera si
trasforma in zona di passeggio e di movida, dove si affaccia
l’immobile, ha presentato un’istanza di revoca in autotutela
della concessione del sindaco che è stata però respinta dal
Comune, e ora si appresta a fare ricorso al Tar. Secondo la
donna, e tanti altri residenti nel borgo, la struttura non è
adatta a ospitare rifiuti soprattutto d’estate in una strada che
si affaccia sul mare percorsa ogni giorno da migliaia di persone
tra cui tanti turisti.
    Tra i motivi dell’istanza vi è secondo la donna che l’art. 48
del codice delle leggi antimafia dispone che i beni . immobili
confiscati trasferiti al patrimonio degli enti locali debbano
essere destinati esclusivamente a finalità istituzionali o
sociali. “Tale vincolo – scrive il legale della signora
Vincenzo Dafne Alastra – non è meramente programmatico, ma
costituisce un limite inderogabile all’esercizio di qualsiasi
potere dispositivo dell’ente sul bene. Nel caso di specie, la
destinazione dell’immobile a “deposito dei mastelli e dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle attività
economiche” non integra in alcun modo una finalità sociale o
istituzionale. Si tratta, nella sostanza, di una mera funzione
logistica e operativa a esclusivo vantaggio di un gruppo di
operatori economici privati”.
    Inoltre sostiene il legale “l’illegittimità del provvedimento
non riguarda soltanto la destinazione sostanziale del bene, ma
anche la modalità della sua assegnazione. L’art. 48 prevede
che, ove l’ente non utilizzi direttamente il bene confiscato,
possa procedere all’assegnazione in concessione gratuita
unicamente nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e parità di trattamento, e a favore di categorie soggettive tassativamente indicate dalla legge (comunità,
associazioni di volontariato, cooperative sociali). Il Tar
Campania – prosegue – ha statuito con nitidezza: ‘se l’ente non
utilizza direttamente il bene immobile, può provvedere
all’assegnazione in concessione a titolo gratuito, scegliendo
il beneficiario tra le categorie ammesse dalla legge, con
modalità che garantiscano il rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità, e quindi mediante un
procedimento di evidenza pubblica che stabilisca, in
particolare, i requisiti dei candidati ed i criteri della
selezione'”.
    “Nel caso di specie – scrive il legale – l’Amministrazione ha
proceduto a un’assegnazione diretta in favore di alcuni
titolari e gestori di attività economiche private, sulla base di
una mera istanza protocollata il medesimo giorno del
provvedimento senza: alcun avviso pubblico o procedura
competitiva; comparazione tra soggetti potenzialmente
interessati verifica dell’appartenenza dei beneficiari alle
categorie legittimate dalla legge antimafia; convenzione
disciplinante durata certa, modalità di uso, controlli e cause
di decadenza, come prescritto dall’art. 48. Ne discende un
autonomo e assorbente vizio di violazione di legge, nonché di
eccesso di potere per disparità di trattamento”.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Fonte Ansa.it

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