
“Il diritto al sepolcro, nella sua
dimensione ereditario-affettiva, costituisce parte integrante
dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 della
Costituzione; esso tutela non solo il corpo del defunto, ma il
legame spirituale che unisce i suoi congiunti e la collettività
nel sentimento di pietas”. Lo stabilisce una sentenza del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
accogliendo un ricorso per ottemperanza presentato da una donna
per obbligare il Comune di Palermo di dare seguito a un
precedente pronunciamento del Cga. L’anno scorso il Tar
della Sicilia aveva accolto il ricorso della donna annullando la
determina dirigenziale con cui il Comune aveva revocato la
concessione cimiteriale relativa alla sepoltura gentilizia di
famiglia nel cimitero dei Rotoli. Per i giudici amministrativi
l’immissione, avvenuta l’8 aprile 2008, dei resti mortali della
madre della ricorrente costituiva “tumulazione” a tutti gli
effetti, idonea a interrompere il decorso del termine
cinquantennale del regolamento cimiteriale comunale.
Nell’appello il Comune aveva sostenuto che la nozione di
tumulazione dovesse riferirsi esclusivamente ai cadaveri e non
ai resti ossei. Con la sentenza del 2024 il Cga aveva respinto
l’appello, affermando in modo definitivo che la tumulazione dei
resti mortali costituisce piena forma di sepoltura, conforme non
solo al dato normativo ma alla ratio del diritto al sepolcro
ereditario, che riflette il sentimento di pietas e la continuità
spirituale della famiglia. “Nonostante la sentenza sia stata
notificata il 28 novembre 2024 ed abbia acquisito autorità di
giudicato, il Comune non ha adottato alcun atto volto a
ripristinare la concessione o a consentire il riposizionamento
dei resti della defunta nel loculo di famiglia”. Col nuovo
pronunciamento il Cga obbliga l’amministrazione comunale a dare
seguito alla sentenza.
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Fonte Ansa.it