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Il Tribunale di Roma revoca il decreto ingiuntivo per Aeroitalia contro l’Atim

La decima sezione del tribunale
civile di Roma ha definitivamente revocato il decreto ingiuntivo
da 305mila euro in precedenza ottenuto – e poi sospeso – dalla
compagnia aerea Aeroitalia nei confronti dell’Agenzia per il
turismo e l’internazionalizzazione Marche (Atim), per un
contratto di servizi di marketing firmato nel luglio 2023 nel
periodo in cui la società doveva gestire i voli di continuità
tra l’Aeroporto delle Marche di Ancona-Falconara verso Roma,
Milano e Napoli.
    Nell’ambito della causa a Roma, la compagnia aerea Aeroitalia
2000 srl aveva in precedenza ottenuto un decreto ingiuntivo da
305mila euro nei confronti di Atim che poi era stato sospeso in
attesa della decisione di merito, sulla base di argomentazioni
prodotte dall’agenzia, relative all’assenza della fideiussione
da 250mila euro richiesta ad Aeroitalia e di un piano marketing
adeguato.
    Nella sentenza, i giudici scrivono che la mancata prestazione
della garanzia fideiussoria (250mila euro), collegata alla
fattura da riscuotere con il pagamento della prima rata, “integra un inadempimento rilevante, idoneo a incidere sul
sinallagma contrattuale e a giustificare il rifiuto di pagamento
opposto da Atim”. “Deve pertanto ritenersi – prosegue la
sentenza – che il mancato pagamento della fattura da parte
dell’opponente non costituisca inadempimento, ma rappresenti
esercizio legittimo dell’eccezione di inadempimento, con
conseguente infondatezza della pretesa azionata in sede
monitoria”.
    Sull’altro fronte, il Tribunale ha respinto anche la domanda ‘riconvenzionale’ di Atim che aveva chiesto di condannare
Aeroitalia a risarcire danni, prospettati sotto i profili della
perdita di chance, del lucro cessante e del danno d’immagine,
per complessivi 750mila euro assumendo che l’inadempimento
contrattuale della convenuta, insieme alle dichiarazioni
pubbliche rese dal relativo management e alla divulgazione del
contratto e della vicenda giudiziaria, avrebbe arrecato grave
pregiudizio all’Agenzia e alla Regione Marche”. In questo
caso, secondo i giudici, “a fronte di tale ampia prospettazione,
le prove effettivamente dedotte e offerte dall’opponente non
risultano idonee a dimostrare né l ‘an né il quantum del
pregiudizio lamentato”.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Fonte Ansa.it

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