
È irragionevole e in contrasto con
il principio d’eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari
di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa
e protratta nel territorio regionale. È quanto ha affermato la
Corte costituzionale con la sentenza 70 depositata oggi, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di due diverse
disposizioni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il riferimento è alla Riforma organica delle politiche
abitative e riordino delle Ater del 2016, poi modificata negli
anni successivi, e che all’articolo 29 stabilisce che per
acquisire il diritto a occupare un alloggio Ater occorra già
essere residenti con continuità in Fvg.
La Corte ha ribadito che il requisito della pregressa e
protratta residenza sul territorio regionale “pone un ostacolo
al soddisfacimento del fondamentale diritto all’abitazione, che
deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno
o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza
pregressa nel territorio regionale non presenta alcun
collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di
radicamento”. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale
stato di bisogno, secondo la Consulta, “tale requisito si rivela
incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale”.
Il giudice delle leggi ha confermato che il requisito della
pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è “intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlato
con la funzione propria dell’edilizia sociale; determina una
ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si
trovano nelle medesime condizioni di fragilità; tradisce il
dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana”.
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Fonte Ansa.it