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Dl Sostegni: commercialista, attenzione partita Iva da 2019

(ANSA) – PESCARA, 11 APR – Il chiarimento dell’Agenzia delle
Entrate (AdE), anche ai fini degli eventuali futuri controlli
già pianificati con la Guardia di Finanza, “andrebbe rapportato
ed integrato con una serie di altre variabili agli effetti del
diritto alla percezione del contributo. Per chi ha attivato la
partita iva dopo il 31.12.2018, ad esempio, in caso di totale
assenza di fatturato attivo nel 2019 e 2020, potrebbe assumere
rilevanza probatoria l’aver sopportato dei costi e delle spese
propedeutiche all’avvio dell’attività o quantomeno strettamente
connesse al possesso della partita Iva”. A sostenerlo è il
commercialista di Pescara, Luca Orsini, con specifico
riferimento a quanto precisato da parte dell’AdE in relazione
alla data di ‘attivazione’ delle partita Iva da prendere in
considerazione ai fini dell’istanza per il contributo a fondo
perduto previsto nel Dl Sostegni.
    “Tale data, stando a quanto chiarito con circolare del
21/07/2020 n. 22 – sottolinea Orsini – coinciderebbe con ‘la
data di apertura della partita IVA ai sensi dell’articolo 35 del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a prescindere dalla data di inizio
effettivo dell’attività’. Quindi andrebbe presa in
considerazione la data di attribuzione del numero di partita IVA
a nulla rilevando la data di inizio effettivo dell’attività con
la paradossale conseguenza che il contributo sembrerebbe
spettare, anche in assenza di un calo del fatturato, in base al
semplice presupposto del possesso di un numero di partita iva
successivamente al 31.12.2018 ed a prescindere dal fatto che
l’attività di impresa sia o meno effettivamente iniziata
successivamente a tale data”.
    Questa interpretazione, però, secondo il commercialista Orsini, “non può essere aderita sic et simpliciter in quanto, a tanto
voler concedere, si correrebbe il rischio di considerare il
diritto alla percezione del contributo non più ancorato al
concreto svolgimento di una attività di impresa, arte o
professione da parte del contribuente (come invece espressamente
previsto dal DL Sostegni), ma meramente legato al presupposto
del possesso, da parte di quest’ultimo, di una partita Iva che,
di per sé, non garantisce affatto il concreto svolgimento di una
attività economica”. (ANSA).
   

Fonte Ansa.it

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