
(ANSA) – BOLOGNA, 13 MAG – Inviare contestazioni disciplinari
a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto
contro gli straordinari è una condotta illegittima e
antisindacale. Lo ha stabilito il giudice del Lavoro di Bologna
accogliendo parzialmente un ricorso della Filcams-Cgil contro
l’azienda Betty Blue, della stilista Elisabetta Franchi, finita
nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue
dichiarazioni sulle lavoratrici. La decisione riguarda lettere
inviate il 23 e 25 novembre 2021 e l’8 aprile 2022. Non è invece
antisindacale, per il giudice, la richiesta di fare
straordinari, senza consenso, nei limiti delle 250 ore annue.
In particolare il giudice del Lavoro di Bologna Chiara Zompi
ritiene che non c’è alcun obbligo, diversamente da quanto
chiesto dalla Filcams, di informazione o consultazione con il
sindacato sul tema dello straordinario. Inoltre, dalle norme del
contratto collettivo nazionale emerge anche come il datore di
lavoro possa, nei limiti delle 250 ore annue, richiedere il
lavoro straordinario senza che tale richiesta sia subordinata al
consenso del singolo dipendente né alla necessità di ulteriori
accordi sindacali. Analizzando invece le contestazioni disciplinari alle
lavoratrici che si sono rifiutate di fare lo straordinario, per
il giudice bisogna distinguere tra quelle arrivate prima della
proclamazione dello sciopero, comunicata il 12 novembre 2021,
che appaiono legittime. Non è così, invece, per quelle
successive, fine novembre 2021 e aprile 2022. In questo caso “la
reiterata elevazione di contestazioni disciplinari a carico di
un gruppo di lavoratrici che già avevano manifestato la loro
volontà di aderire allo stato di agitazione promosso dal
sindacato ricorrente” costituisce “di per sé comportamento
intimidatorio ed evidentemente finalizzato a scoraggiare
l’adesione dei dipendenti allo sciopero dello straordinario,
legittimamente proclamato” (ANSA).
Fonte Ansa.it