
Con la sentenza numero 16,
depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 30-bis, comma
2-ter, della legge della
Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, numero 54 (Sistema delle
autonomie in
Valle d’Aosta), inserito dall’articolo 3, comma 4, della legge
della Regione Valle
d’Aosta 3 marzo 2025, numero 4 (Disposizioni urgenti per lo
svolgimento
contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali
comunali.
Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali),
nonché l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 22, commi 1, 6 e 7, della legge
regionale Valle d’Aosta
numero 54 del 1998, così come sostituiti dall’articolo 3, comma
1, della legge
regionale Valle d’Aosta numero 4 del 2025. E’ quanto si legge in
una nota.
Le questioni erano state promosse dal Presidente del Consiglio
dei ministri, le norme impugnate avevano rispettivamente
previsto: la non immediata
ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni
con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che
abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati
consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa
diversa dalle dimissioni volontarie); il divieto di scelta degli
assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri
comunali; il divieto che della giunta facciano parte il coniuge,
i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del
vicesindaco.
La Corte ha ribadito che “la vigente normativa statale in
materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità
è direttamente attuativa dell’articolo 51 della Costituzione,
nel suo intimo collegamento con l’articolo 3 della Costituzione,
rimarcando l’esigenza generale di uniformità della disciplina
concernente il diritto politico di elettorato, che può bensì
trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline
regionali, ma pur sempre nel rispetto dei princìpi della
legislazione dello Stato, dei quali possono fare parte anche
norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di
esigenze generali”.
In particolare la Corte “ha escluso che una diversità di
disciplina possa trovare
giustificazione nella peculiare dimensione geografica e
territoriale valdostana,
caratterizzata dalla esclusiva presenza di comuni di consistenza
inferiore ai
cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo) e,
conseguentemente, da comunità legate da legami parentali diffusi
e da una dimensione relazionale ristretta, dal momento che è
l’intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla
dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a
cinquemila abitanti”.
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Fonte Ansa.it