
Quando la legge 104 fa scattare il bonus 110
In ambito bonus 110, i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche sono considerati interventi “trainati”. Quindi, essi sono ammessi al beneficio solo laddove realizzati congiuntamente ad uno o più dei lavori trainanti.
A tal proposito, ricordiamo che, sono considerati “trainanti” (o principali) i seguenti tipi di interventi:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Gli altri requisiti per il 110
Il bonus 110 per l’eliminazione di barriere architettoniche spetta solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 ed anche in assenza di disabili over 65.
Un requisito fondamentale per il beneficio è che le spese siano pagate con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:
- causale di versamento
- codice fiscale del beneficiario bonus 110
- dati fiscali dell’impresa che esegue i lavori e destinataria del bonifico stesso.
Anche per questa tipologia di spese è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.